COMUNE DI LIMONE PIEMONTE

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COMUNE DI LIMONE PIEMONTE

IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'Imposta di  soggiorno è in vigore  dal 1° dicembre 2018

UTILIZZA IL PORTALE DEL CONTRIBUENTE, dove previa registrazione, è possibile gestire tutte le procedure relative all'imposta

 

 

 

 

 

CIR (CODICE IDENTIFICATIVO REGIONALE)

DA RICHIEDERE ALLA REGIONE PIEMONTE - LOCAZIONI TURISTICHE

 

CIN (CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE)

DA RICHIEDERE AL MINISTERO DEL TURISMO

INFORMAZIONI - ISTRUZIONI:

https://www.ministeroturismo.gov.it/cin-pubblicato-lavviso-di-entrata-in-funzione-della-banca-dati-strutture-ricettive-e-del-portale-telematico-per-lassegnazione-del-codice/

 

DAL 1° LUGLIO 2026 SARANNO IN VIGORE

NUOVE TARIFFE, CATEGORIE ED ESENZIONI

 

Delibera G.C. n. 203 del 17/12/2025 - nuove aliquote in vigore dal 1° luglio 2026

Delibera C.C. n. 47 del 18/12/2025 - modifica Regolamento comunale in vigore dal 1° luglio 2026

Regolamento comunale con nuove tariffe, categorie ed esenzioni in vigore dal 1° luglio 2026

 

Delibera C.C. n. 48 del 29/12/2022 Regolamento comunale in vigore fino al 30 giugno 2026

Regolamento Comunale in vigore fino al 30 giugno 2026

 

DICHIARAZIONE SEMESTRALE DA PRESENTARE AL COMUNE:

- PERIODO 1° GENNAIO - 30 GIUGNO:       SCADENZA PRESENTAZIONE 25 LUGLIO

- PERIODO 1° LUGLIO - 31 DICEMBRE:      SCADENZA PRESENTAZIONE 25 GENNAIO

 

Modello dichiarazione semestrale in vigore fino al 30 gnugno 2026

Nuovo modello dichiarazione semestrale in vigore dal 1° luglio 2026

 

PAGAMENTI:

- PERIODO 1° GENNAIO - 30 GIUGNO:       SCADENZA 31 LUGLIO

- PERIODO 1° LUGLIO - 31 DICEMBRE:      SCADENZA 31 GENNAIO

Modello F24 precompilato 

 

Manifesto informativo per le strutture ricettive in vigore fino al 30 giugno 2026

Nuovo manifesto informativo in vigore dal 1° luglio 2026

 

Modello di ricevuta/quietanza di pagamento

Modello di attestazione per esenzione in vigore fino al 30 giugo 2026

Nuovo modello di attestazione per esenzione in vigore dal 1° luglio 2026

 

DICHIARAZIONE ANNUALE DA PRESENTARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE 

La dichiarazione annuale va effettuata all'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell'anno successivo.

NORMATIVA

MODELLO

ISTRUZIONI

SPECIFICHE TECNICHE

E' disponibile il modello dichiarativo, secondo le specifiche tecniche pubblicate sul sito del MEF - Dipartimento delle Finanze, nella sezione “Fiscalità regionale e locale - Dichiarazione telematica imposta di soggiorno”.  I modelli possono essere trasmessi utilizzando i canali telematici (entratel/fisconline) che l’Agenzia delle entrate ha reso disponibili. Il relativo modulo di controllo (versione 1.0.0), da integrare nel Desktop Telematico, è disponibile per il download. Inoltre, è pubblicata, nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, un servizio del Dipartimento che consente agli utenti di predisporre e inviare interattivamente la dichiarazione. Una volta che l’utente ha effettuato l'accesso, trova il servizio all’interno della scheda “Servizi”, nella categoria “dichiarazioni” (in alternativa può ricercarlo con parole chiavi, per esempio “imposta di soggiorno” nella casella di ricerca).

Le dichiarazioni devono essere conservate fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla loro compilazione, in formato elettronico, dai gestori delle strutture ricettive e messe a disposizione dell’Amministrazione comunale in caso di accertamento.

 

COMUNICAZIONE PREFETTURA DI CUNEO - IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE OSPITATE PRESSO STRUTTURE RICETTIVE

La normativa vigente stabilische che "i gestori di esercizi alberghieri ed altra strutture ricettive possano dare alloggio esclusivamente a persone munite di un documento idoneo ad attestarne l'identità e che, nelle 24 ore successive all'arrivo -  e comunque entro le 6 ore successive all'arrivo nei casi di soggiorni non superiori alle 24 ore - gli stessi gestori comunichino alle Questure territorialmente competenti le generalità delle persone effettivamente alloggiate."

Il Ministero dell'Interno ha ritenuto di poter affermare che eventuali procedure di check-in "da remoto" non possano ritenersi satisfattive degli adempimenti di cui all'art. 109 TULPS, cui sono tenuti i gestori di strutture ricettive. Pertanto, ha confermato che "i gestori di strutture ricettive sono tenute a verificare l'identità degli ospiti mediante verifica de visu della corrispondenza tra persone alloggiate e documenti forniti."

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